E’ LECITO COMPRIMERE QUESTA LIBERTA DI SCELTA CON DISPOSIZIONI MINISTERIALI O ADDIRITTURA LEGISLATIVE?
L’Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana tutela l’individuo – non solo, quindi il cittadino – nei suoi diritti alla salute e ne garantisce l’esercizio in modo talmente pieno da non consentire alla stessa disposizione legislativa – che pure può prevedere (a determinate condizioni) l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio – di violare in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Orbene, alla luce di tali dati, che sono emergenti dal dettato costituzionale, può mai apparire minimamente accettabile e non invece da respingere in modo netto e puntuale, come assolutamente irricevibile, l’idea che si possa imporre al cittadino la somministrazione di un vaccino, impedendogli la libera scelta tra uno o altro vaccino, obbligando il cittadino stesso , quindi – senza alcun altro motivo che non sia meramente organizzativo della procedura distributiva – all’assunzione di un vaccino di quelli a base `mrna` piuttosto che di quelli che utilizzano il cosiddetto ‘vettore virale’?
Premesso che il mio intervento non è affatto di carattere ‘no vax’ e premesso altresì che le conoscenze sugli effetti derivanti dalla somministrazione vaccinale sono tutt’altro che acclarati (non solo gli effetti collaterali ma, soprattutto, quelli eventualmente sistemici, e, pertanto, a medio-lunga distanza di tempo, tant’è che viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria a vantaggio della casa farmaceutica produttrice) alla luce di tutto ciò, non si configura, allora, come nettamente anticostituzionale – e, quindi, illegale – la deprivazione inferta al cittadino dell’opportunità di scegliere liberamente non ‘se’ vaccinarsi, ma ‘come’ vaccinarsi, negandogli il diritto di opzione, liberamente e senza costrizione, tra l’uno o l’altro preparato vaccinale?
In qual misura, peraltro, ci si interroga, può ritenersi proponibile, valida e semplicemente logica la richiesta di un ‘consenso informato’ su qualcosa di cui non si hanno, appunto, sufficienti ‘informazioni’? E si può pretendere, in questa condizione di incertezza di conoscenze e, quindi di innegabile alea, di richiedere una manleva di responsabilità, che appare tanto più illogica ed insostenibile in presenza di un impedimento di libera opzione nascente da un obbligo imposto ab externo che costringe a sottoporsi impositivamente a ‘quel’ determinato trattamento vaccinale e non ad altro, ad un trattamento vaccinale, quindi, predittivamente stabilito senza possibilità di scelta?
Si configura il dato illogico ed antigiuridico di una manleva che sarebbe fornita da parte di un soggetto non solo inconsapevole (per manifesta ignoranza) ma reso anche impossibilitato a scegliere e, di più, obbligato ad un trattamento della cui consistenza ed effetti nulla è in grado né di sapere, né di poter sapere. La manleva, insomma, di un soggetto privo, nei fatti, della legittimazione a darla.
E non si configura, in tal modo, una gravissima lesione dei diritti della ‘persona umana’ previsti e protetti dall’art. 32 e difesi anche contro uno stesso eventuale disposto legislativo che dovesse pretendere di normare in spregio o anche con sola semplice noncuranza dei ‘diritti della persona’?
Continuando ad interrogarsi, si pone questa ulteriore istanza: non è forse vero che nei diritti della persona umana – il termine di persona implica la complessità fisico-psicologico-culturale dell’individuo (l’individuo, appunto, protetto dall’art. 32) – rientra, concretamente, la possibilità-responsabilità di una scelta soggettiva che l’imposizione di una normativa disposizionale vorrebbe comprimere anche a fronte di una palese ed incontrovertibile manifestazione di incertezza di aspettative nascente dall’impiego di dispositivi farmacologici ispirati a filosofie d’indirizzo tra loro completamente diverse e divergenti?
Chiederei ai giuristi e medici, nonché a quant’altri – anche politici – vogliano farlo con competenza ed intendimento logico e di ispirazione democratica, di intervenire su quanto ho inteso sollevare come ‘il’ tema problematico che si rivelerà presto di assoluta urgenza, appena sarà immesso in circolo, dopo quelli di Pfizer e Moderna (vaccini che utilizzano il principio del ‘mrna’) anche quello di Astrazeneca (fondato, invece, sul principio del ‘vettore virale’).